REGOLAMENTO I^ Parte

Approvato dall’Assemblea Nazionale E.N.S. nella seduta del 21 dicembre 2001

 

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TITOLO I

DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 1
(Patrimonio dell’Ente)

 

Il patrimonio dell’Ente è amministrato dal Consiglio Direttivo e curato dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo reinveste i redditi derivanti da alienazioni immobiliari nell’acquisizione o manutenzione straordinaria di altri beni immobili, salvo un diverso impiego reso necessario da comprovati fatti o eventi straordinari e comunque sempre finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente.

 

Art. 2
(Entrate)

 

Le entrate dell'Ente sono amministrate per la Sede Centrale dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva.

Per gli organi periferici: dai Consigli Regionali, dalle Giunte Esecutive Regionali, dai Consigli Provinciali e dalle Giunte Esecutive Provinciali.

 

Art. 3
(Rendiconti, Piani Finanziari e Bilanci)

 

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rendiconti annuali e bilanci consuntivi:

a)    i Consigli Provinciali devono approvare il rendiconto annuale e l’eventuale bilancio consuntivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo (da trasmettere al Consiglio Regionale);

b)    i Consigli Regionali devono approvare il rendiconto annuale e l’eventuale  Bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo (da trasmettere alla Sede Centrale);

c)    l'Assemblea Nazionale deve approvare il Bilancio consuntivo dell’Ente, proposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Piani finanziari e Bilanci preventivi:

a)    i Consigli Provinciali devono approvare il piano finanziario e l’eventuale bilancio preventivo entro il 30 settembre dell’anno precedente (da trasmettere al Consiglio Regionale);

b)    i Consigli Regionali devono approvare il piano finanziario e l’eventuale bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell’anno precedente (da trasmettere alla Sede Centrale);

c)    l'Assemblea Nazionale deve approvare il Bilancio preventivo dell’Ente, proposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre dell’anno precedente.

Le Sezioni delle province autonome di Trento, Bolzano e della regione autonoma Valle d'Aosta approvano il rendiconto annuale, il piano finanziario e l’eventuale bilancio consuntivo e preventivo, entro i termini e con le modalità previste alle lettere b) del presente articolo.

Detti adempimenti debbono essere accompagnati da apposito atto deliberativo dell'organo competente, dal parere scritto ai sensi degli artt. 38 e 47 dello Statuto, dalla relazione morale e finanziaria del Presidente e, ove esistente, del Collegio dei Sindaci.

 

Art. 4
(Personale, collaboratori, consulenti e volontari)

 

Nei casi e nei modi previsti dalla legge, l’ENS può avvalersi di:

1)    personale dipendente;

2)    lavoratori interinali, forniti da società del settore iscritte all’albo;

3)    collaboratori coordinati e continuativi;

4)    collaboratori occasionali;

5)    consulenti esterni;

6)    volontari esclusivamente  attraverso organizzazioni operanti nel settore del sociale;

7)    obiettori di coscienza secondo le disposizioni di legge in materia.

L’assunzione del personale dipendente è deliberata dal Consiglio Direttivo e il relativo contratto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’ENS.

L’affidamento di incarichi a consulenti esterni e a collaboratori, sia coordinati e continuativi che occasionali, nonché l’utilizzo di lavoratori interinali, è deliberato dai rispettivi organi competenti (Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale), che se ne assumono per intero gli oneri economici, previdenziali e fiscali. I relativi contratti devono essere preventivamente autorizzati dalla Sede Centrale e sottoscritti dal rappresentante legale dell’ENS.

Tutti i contratti stipulati in nome e per conto dell’ENS in violazione del presente articolo non avranno efficacia vincolante per l’ENS e ne sarà personalmente responsabile, a tutti gli effetti di legge, anche patrimoniali, il soggetto che li ha sottoscritti.

 

 

TITOLO II

DEI SOCI E DEGLI ISCRITTI

 

Art. 5
(Soci: requisiti e modalità di iscrizione – tessere)

 

Soci effettivi

Per l’iscrizione all’ENS in qualità di socio effettivo, l’interessato deve presentare domanda in carta libera, su apposito modulo fornito dalla Sezione Provinciale, al Presidente Provinciale ENS competente per territorio, in cui dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre le proprie generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia.

Alla domanda devono essere allegati:

a)    n. 2 fotografie formato tessera;

b)    certificato rilasciato dalla Commissione Medica di cui all’art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni.

Soci aggregati

Per l’iscrizione all’ENS in qualità di socio aggregato, il legale rappresentante o tutore del minore sordo deve presentare domanda secondo le modalità di cui al comma precedente.

Casi particolari

Possono altresì presentare domanda d’iscrizione all’ENS in qualità di socio effettivo o aggregato coloro che:

1)    siano stati colpiti da sordità superiore ai 60 db durante l’età evolutiva (fino al compimento del 12° anno di età);

2)    siano stati colpiti da sordità pari o superiore ai 75 db dopo il compimento del dodicesimo anno di età, fatti comunque salvi gli effetti di legge.

Alla domanda deve essere allegato un esame audiometrico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, attestante la gravità e la data di insorgenza della sordità.

Norme generali

La disciplina di cui al presente articolo vale anche per i cittadini italiani sordi residenti all’estero, per i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e per i profughi.

L’ENS attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del presente Regolamento, nonché per la nomina degli organi sociali.

L’ENS garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.

L’ENS adotta il principio della sovranità delle assemblee dei soci.

Ai soci effettivi ed aggregati è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l’indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere sociali dell’ENS sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

 

Art. 6
(Iscritti: requisiti e modalità di iscrizione – tessere)

 

Iscritti sostenitori

Sono iscritti sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell’ENS, ne sostengono le iniziative con un contributo pari almeno al doppio della quota sociale.

Essi si distinguono in:

1)    temporanei: coloro che versano all’ENS un contributo annuo non continuativo;

2)    vitalizi: coloro che versano un contributo annuo per almeno cinque anni continuativi.

Iscritti aderenti

Sono iscritti aderenti le persone fisiche  (parenti o affini di soci effettivi e aggregati, volontari, operatori, interpreti, ecc.) o giuridiche che condividono gli scopi dell’ENS.

Gli iscritti sostenitori ed aderenti presentano la domanda su un apposito modulo fornito dalle Sezioni Provinciali dell’ENS, le quali deliberano in merito nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda.

Agli iscritti sostenitori temporanei e aderenti è rilasciata una tessera a cura della Sezione competente, con l’indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

Agli iscritti sostenitori vitalizi è consegnato un diploma firmato dal Presidente Nazionale e dal Consiglio Direttivo, in occasione di manifestazioni sociali locali.

Iscritti onorari

Sono iscritti onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno reso particolari e significativi servizi alla categoria dei sordi per un minimo di cinque anni o che hanno effettuato donazioni all’ENS.

Sulla loro ammissione ed iscrizione nell’albo onorifico delibera il Consiglio Direttivo della Sede Centrale motu proprio o su proposta del Consiglio Provinciale competente per territorio, il quale dovrà relazionare sulla figura del candidato e sui meriti debitamente attestati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare motu proprio l’ammissione in qualità di iscritto onorario di dipendenti dell’ENS che abbiano reso particolari servizi all’Ente.

Agli iscritti onorari è consegnato un diploma, a firma del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo, con medaglia d’oro, in occasione di manifestazioni sociali nazionali.

La qualificazione di iscritto onorario può essere attribuita anche "alla memoria".

 

Art. 7
(Sezione di iscrizione e trasferimenti)

 

I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il trasferimento di un socio da una ad altra Sezione è determinato dal cambio di residenza.

In  tal caso, il socio deve presentare  domanda di trasferimento alla Sezione di nuova residenza, allegando il certificato di residenza.

La Sezione presso la quale il socio si trasferisce, richiede immediatamente la trasmissione di tutti i documenti personali alla Sezione di origine, la quale, entro 20 giorni, contestualmente alla spedizione, comunica alla Sede Centrale l’avvenuta variazione di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza.

Dette norme non sono vincolanti per gli iscritti sostenitori ed aderenti.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

 

Art. 8
(Iscrizione dei soci e benefici)

 

L’iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda. Detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

I documenti relativi all’iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.

Il Consiglio Provinciale comunica all’aspirante socio l’esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione; nel caso in cui la domanda d’iscrizione venga respinta, la comunicazione deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r.

Contro tale provvedimento è possibile ricorrere al Consiglio Regionale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e sul ricorso decide in via definitiva la Giunta Esecutiva Regionale che provvede a comunicare l’esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Per le regioni nelle quali non è istituito il Consiglio Regionale, il ricorso deve essere inoltrato nei termini sopra indicati al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva.

Il socio aggregato al compimento della maggiore età diventa in via automatica socio effettivo e gli viene rilasciata la relativa tessera.

I soci effettivi e aggregati, gli iscritti aderenti e sostenitori godono dei benefici della organizzazione dell’ENS previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per qualsiasi necessità associativa, assistenziale o di altro genere i soci e gli iscritti devono rivolgersi esclusivamente alla Sezione Provinciale di appartenenza.

 

Art. 9
(Perdita della qualità di socio)

 

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

1)    per decesso;

2)    per recesso volontario;

3)    per morosità protratta per tre anni;

4)    per provvedimento di espulsione.

La perdita della qualità di socio, ad eccezione del caso di cui al punto 1., è deliberata dal Consiglio Provinciale e ne viene data tempestiva comunicazione all'interessato, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

 

Art. 10
(Quote associative e morosità)

 

I soci sono tenuti a pagare entro l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno la quota sociale alla Sezione di appartenenza, nella misura stabilita dall’Assemblea Nazionale. Per i sottoscrittori di delega valgono le modalità previste dall’apposita convenzione.

Decorso tale termine, il socio inadempiente è considerato moroso ed è sospeso dall’esercizio dei diritti associativi.

Il socio moroso può regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota dell’anno in corso, più una indennità di mora del 20%.

Il socio moroso può recuperare l’anzianità pregressa versando le quote sociali relative alle annualità scadute - fino a un limite massimo di tre anni - maggiorate del 40%.

Coloro che si iscrivono per la prima volta all’ENS dopo il mese di febbraio debbono versare esclusivamente l’intera quota relativa all’anno in corso.

Il socio che decade per morosità ultratriennale perde il diritto di recuperare l’anzianità e per riacquistare la qualità di socio, deve iscriversi ex novo con le modalità di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

In concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

Ogni Sezione Provinciale ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale, entro il 10° giorno del mese successivo, l’elenco nominativo dei soci effettivi ed aggregati con allegata la documentazione comprovante il versamento della quota parte spettante alla Sede Centrale.

Per gli iscritti sostenitori e aderenti dovrà essere inviato ogni tre mesi  esclusivamente l’elenco nominativo.

 

Art.11
(Doveri dei soci e provvedimenti disciplinari)

 

I soci dell'Ente sono tenuti:

·          al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'ENS e delle altre norme associative;

·          al rispetto ed alla lealtà nei confronti della istituzione, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS;

·          al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali.

E’ fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell’ENS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente.

I soci che ricoprono cariche elettive e/o sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS. La rinuncia all'incarico incompatibile deve avvenire entro cinque giorni dalla avvenuta elezione o nomina.

Non possono essere soci dell’ENS coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS.

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a)    richiamo scritto;

b)    censura;

c)    sospensione;

d)    espulsione.

Organo competente a determinare le sanzioni disciplinari per i soci è il Consiglio Provinciale.

Organo competente a deliberare le sanzioni disciplinari per i soci che rivestono cariche elettive e/o ricoprono incarichi presso la Sede Centrale, è il Consiglio Direttivo.

Organo competente a determinare provvedimenti di sfiducia per i membri del Consiglio Direttivo è l'Assemblea Nazionale.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Consiglio competente può dichiarare la incompatibilità dell’interessato con la condizione di socio o iscritto all’ENS, valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell’Ente indicati nello Statuto e nel presente Regolamento.

 

Art. 12
(Richiamo)

 

Il richiamo è un invito scritto ai soci che si siano comportati in modo irrispettoso o lesivo verso la Sezione, gli organi o altri soci, ad evitare comportamenti che provochino ulteriore turbativa alla vita interna della Sezione.

Il richiamo va ascritto a verbale alla prima riunione utile del Consiglio Provinciale competente per territorio.

 

Art. 13
(Censura)

 

La censura consiste in una nota scritta e motivata di biasimo e viene inflitta al socio che abbia commesso mancanze che danneggiano l’immagine dell’ENS, dei suoi organi o di altri soci o più azioni oltremodo irrispettose nei confronti degli organi dell’Ente. Viene anche inflitta al socio che nell’arco di un anno abbia subito tre richiami scritti.

 

Art. 14
(Sospensione)

 

La sospensione viene inflitta al socio:

1)    che abbia commesso gravi infrazioni all’art. 11 del presente Regolamento;

2)    che abbia subito nei due anni precedenti tre provvedimenti di censura.

La durata della sospensione non può essere inferiore a due mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita dei diritti associativi e il divieto di frequentare la sede sociale, Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Presidente del Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa, in attesa che il Consiglio stesso decida nel merito, in via definitiva, nel corso della prima riunione utile.

 

Art. 15
(Espulsione)

 

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi e viene adottata nei confronti del socio:

1)    che abbia subito tre provvedimenti di sospensione;

2)    che con i propri atti e comportamenti abbia arrecato gravissimo danno morale o materiale all’ENS.

 

Art. 16
(Riammissione)

 

I soci espulsi possono essere riammessi dal Consiglio Provinciale che delibera in merito, una volta decorso il termine minimo di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare definitivo, previa presentazione di apposita domanda.

Qualora il socio espulso abbia presentato a suo tempo ricorso al Collegio dei Probiviri che lo ha respinto, la richiesta di riammissione deve essere preventivamente sottoposta al parere del Collegio medesimo.

Il socio riammesso non può recuperare l’anzianità di iscrizione all’ENS.

Art. 17
(Istruttoria)

 

Prima di deliberare sui provvedimenti di censura, sospensione e di espulsione, il Consiglio competente deve contestare per iscritto a mezzo raccomandata a.r. al socio le infrazioni commesse e dargli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolpa entro 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

A tal fine l'organo competente comunica all'interessato il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio che dovrà deliberare sul provvedimento disciplinare, comunicando a mezzo telegramma, almeno 5 giorni prima della data di convocazione del Consiglio, che gli è data facoltà di comparire di persona o di far pervenire ulteriori approfondimenti e memorie scritte.

I provvedimenti riguardanti i soci che rivestono cariche elettive e/o ricoprono incarichi presso la Sede Centrale seguono la procedura di cui sopra.

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio competente delibera immediatamente i provvedimenti da assumere.

In caso di espulsione il Consiglio competente può adottare la sospensione cautelativa fino alla decisione in via definitiva del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri oppure fino alla scadenza del termine di presentazione del ricorso stesso.

La decisione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. al socio contro cui si procede entro i 15 giorni successivi, informandolo altresì della possibilità di presentare ricorso ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

 

Art. 18
(Ricorsi)

 

Contro le decisioni dell'organo competente che ha adottato il provvedimento disciplinare, con esclusione del richiamo scritto, il socio può presentare ricorso entro i 30 giorni successivi alla notifica, a mezzo lettera raccomandata a.r. al Collegio dei Probiviri, inviandone copia alla Sezione Provinciale, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Il Consiglio competente, una volta ricevuta copia del ricorso, è tenuto a trasmettere al Collegio dei Probiviri, presso la Sede Centrale dell'ENS, una copia degli atti e di tutta la documentazione inerente al provvedimento, unitamente ad una relazione scritta.

 

 

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI E DELLE CARICHE ELETTIVE

 

Art. 19
(Requisiti per le candidature)

 

Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci effettivi che:

a)    sono in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni;

b)    hanno assolto l’obbligo scolastico;

c)     nell’ultimo triennio maturato, hanno versato la quota sociale anno per anno, entro i termini di scadenza (ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione vale anche il periodo di tesseramento in qualità di socio aggregato);

d)    sono in godimento dei diritti politici;

e)    non sono stati colpiti negli ultimi tre anni dalla sanzione disciplinare della censura o della sospensione;

f)    sono stati riammessi all’ENS da almeno tre anni a seguito di provvedimento di espulsione;

g)    non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza con l’ENS nei sei mesi precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea;

h)    non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci.

Per la carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l’aspirante dovrà aver svolto almeno per otto anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Regionali (Presidente) e alle Sezioni Provinciali, o per quattro anni in seno al Consiglio Direttivo se eletto nella vigenza della disciplina precedente.

Per la carica di Presidente Regionale, gli aspiranti dovranno aver ricoperto almeno per quattro anni cariche elettive in seno alle Sezioni Provinciali.

L’elezione dei soci alle cariche regionali e provinciali deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l’Assemblea Nazionale e Regionale.

 

Art. 20
(Votazioni)

 

Sia per l'elezione di competenza del Congresso Nazionale che per quelle di competenza dell'Assemblea Regionale e Provinciale, le liste dei candidati sono stampate in ordine alfabetico.

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto.

Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell’organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall’ordine del giorno, ad eccezione della votazione.

In tal caso, in sostituzione dell’organo uscente il Consiglio Direttivo, entro il termine di 30 giorni, provvede alla nomina di un commissario straordinario.

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio.

Eccezion fatta per la carica di Presidente Nazionale, sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età.

 

Art. 21
(Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali)

 

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all’opzione per una delle due cariche entro 5 giorni dall’avvenuta proclamazione in Assemblea.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, sia a livello provinciale, regionale e nazionale, ad eccezione dei seguenti casi che risultano compatibili di diritto:

·          Presidente Provinciale e membro del Consiglio Regionale;

·          Presidente Regionale e membro dell’Assemblea Nazionale.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali ENS di Trento, Bolzano e Aosta sono di diritto membri dell’Assemblea Nazionale.

 

Art. 22
(Segreto d'ufficio)

 

I titolari degli organi monocratici ed i componenti degli organi collegiali sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali.

In caso di violazione si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’art. 11 del presente Regolamento.

 

Art. 23
(Spese delle cariche sociali)

 

I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché i membri del Collegio dei Sindaci, hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato, ad una indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

I membri dell’Assemblea Nazionale e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

Il Delegato Provinciale, in occasione delle riunioni del Consiglio della propria Sezione, ha diritto al rimborso delle spese vive e ad un gettone di presenza.

L’entità massima delle indennità e dei gettoni è determinata, entro i limiti di legge, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Nazionale.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell’ENS sono esclusivamente a carico delle singole strutture presso cui operano.

 

 

TITOLO IV

DEL CONGRESSO

 

Art. 24
(Convocazione)

 

Il Presidente comunica la data, la sede e l’ordine del giorno del Congresso con lettera raccomandata a.r. ai Consiglieri Direttivi, ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.

Possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, i soci e gli iscritti appartenenti alle categorie di cui all’art. 9 dello Statuto.

E’ facoltà del Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sindacali.

E’ altresì facoltà del Presidente del Congresso invitare tali personalità a prendere la parola.

 

Art. 25
(Candidature)

 

Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono pervenire mediante raccomandata a.r., nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di apertura del Congresso, alla Sede Centrale ENS che ne cura la raccolta.

Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Nazionale, un funzionario dell’ENS ed un professionista iscritto all’ordine degli avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all’art. 19 del presente Regolamento.

La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo  la lista definitiva dei candidati, che viene tempestivamente comunicata dagli uffici della Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali.

Art. 26
(Delegato Provinciale)

 

I Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, in caso di impedimento o di espressa rinuncia per qualsiasi ragione, verificatasi almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori congressuali, vengono sostituiti seguendo l’ordine delle votazioni riportate nelle Assemblee stesse.

Detta sostituzione, per avere efficacia, deve pervenire alla Sede Centrale almeno 15 giorni prima della data di apertura del Congresso.

Ogni Sezione Provinciale ha diritto a un delegato a prescindere dal numero dei soci.

Qualora la Sezione Provinciale sia commissariata, il Delegato eletto nell’ultima Assemblea ha diritto a partecipare al Congresso anche decorso il quadriennio.

 

Art. 27
(Apertura dei lavori congressuali e compiti del collegio di presidenza)

 

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza, che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.

Il Presidente del Collegio ha i seguenti compiti:

1)    propone al Congresso i nominativi dei membri del collegio di Presidenza per l’approvazione;

2)    costituisce le Commissioni di cui all’art. 15 dello Statuto;

3)    dirige i lavori congressuali secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;

4)    dirime eventuali controversie congressuali;

5)    si avvale dei questori per garantire l’ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l’allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni;

6)    fa redigere dal segretario, in duplice copia, il verbale dei lavori congressuali che viene sottoscritto in ogni copia dal Collegio di Presidenza;

7)    al termine dei lavori della Commissione di verifica proclama gli eletti.

Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell’Assemblea Nazionale.

Il Segretario Nazionale dell’ENS è il segretario generale del Congresso, coadiuvato per l’espletamento dei compiti da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.

 

Art. 28
(Commissioni congressuali)

 

Le commissioni congressuali sono composte da tre o cinque membri ed hanno i seguenti compiti:

1)    la commissione di verifica dei poteri accerta le condizioni di eleggibilità degli eletti immediatamente dopo l’espletamento delle operazioni di voto;

2)    la commissione elettorale verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni;

3)    la commissione per le modifiche allo Statuto sociale cura le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;

4)    la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno predispone i documenti attinenti alle problematiche della categoria da sottoporre all’approvazione del Congresso.

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