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TITOLO V
DELL’ASSEMBLEA
NAZIONALE
Art.
29
(Convocazione e competenze)
L’Assemblea
Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale.
I
membri dell’Assemblea Nazionale che a norma dell’art. 22
lettera p) dello Statuto, vengono incaricati dal Consiglio
Direttivo di eseguire ispezioni e/o verifiche
tecnico-amministrative presso
i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, devono redigere
apposito rapporto da inviare al Presidente Nazionale entro
quindici giorni dall’avvenuta visita.
I
membri dell’Assemblea Nazionale possono essere incaricati dal Presidente
Nazionale a presenziare alle Assemblee Regionali e
Provinciali in rappresentanza della Sede Centrale.
TITOLO
VI
DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.
30
(Convocazione)
Il
Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per
ragioni d’urgenza con preavviso telegrafico di almeno
ventiquattro ore.
Art.
31
(Sostituzione dei componenti)
Qualora
nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del
Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei
non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza
del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Nel
caso in cui si
esaurisca la lista dei candidati non eletti viene
tempestivamente convocato il Congresso straordinario per
l’elezione dei Consiglieri mancanti.
Non
si da luogo a tale convocazione qualora entro sei mesi cada la
convocazione ordinaria del Congresso.
TITOLO VII
DEL
PRESIDENTE NAZIONALE
Art.
32
(Presidente Nazionale)
Nelle
riunioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e
della Giunta Esecutiva, il Presidente è investito del potere
discrezionale per assicurare l’osservanza delle leggi, dello
Statuto e dei
regolamenti e per mantenere l’ordine e la regolarità delle
discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario,
di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere
processo verbale.
Il
Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando
un componente del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea
Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell’Ente.
Art.
33
(Incapacità o vacanza)
L’incapacità
e/o la vacanza del Presidente Nazionale, previste dall’art. 24
– 4° comma dello Statuto, devono essere tali da impedirgli
l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.
Il
Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del
Consiglio Direttivo che accerta
l’incapacità e/o la vacanza, convoca
l’Assemblea Nazionale che provvede, con il voto
favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione
temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della
sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.
Il
Presidente subentrato resta in carica fino alla data di
svolgimento del Congresso Nazionale, da
tenersi comunque entro dodici mesi dalla delibera di nomina.
TITOLO VIII
DEL
SEGRETARIO NAZIONALE
Art.
34
(Segretario Nazionale)
Il
Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il
compenso del
Segretario Nazionale.
TITOLO IX
DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.
35
(Composizione, competenze, convocazione e revoca)
Il
Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente. In
assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro
effettivo più anziano di nomina. In caso di parità di
nomina dal più anziano
di iscrizione all’ENS o, in caso di uguale anzianità di
iscrizione, dal più anziano di età.
Il
Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo
di comunicazione scritta con ordine del giorno almeno 10 giorni
prima della riunione secondo le necessità e dopo aver sentito
il Presidente Nazionale ENS il quale provvede alla preparazione
delle pratiche da esaminare.
I
componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le
sedute del Collegio; possono intervenire e votare soltanto in
assenza dei membri effettivi.
L’adunanza
è valida soltanto se sono presenti tre dei cinque componenti il
Collegio.
Il
Collegio si riunisce in prima convocazione nel giorno e
nell’ora stabilita; la seconda convocazione può avvenire lo
stesso giorno.
In
caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque
determinata, l’Assemblea Nazionale procede con urgenza alle
necessarie integrazioni.
I
Probiviri non possono essere revocati se non per giusta causa.
Per
l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si
avvale della collaborazione del personale dell’ENS e può
essere coadiuvato da un esperto legale.
Esso
ha il compito di decidere, in via definitiva e
insindacabile, sui ricorsi dei soci e dei dirigenti
avverso i provvedimenti disciplinari di
censura, sospensione ed
espulsione.
Qualora
dovessero rendersi necessari elementi integrativi di giudizio,
il Collegio può richiedere l’acquisizione di ulteriori
documenti e disporre eventuali audizioni degli interessati.
E’
facoltà del Collegio valutare nel merito il provvedimento,
modificandone la natura e la durata.
Il
Presidente del Collegio deve far pervenire tempestivamente al
Presidente Nazionale dell’ENS le decisioni adottate dal
Collegio medesimo.
Il
Presidente Nazionale dell’ENS provvede a darne comunicazione,
a mezzo lettera raccomandata, agli interessati, alla Sezione
Provinciale e al
Consiglio Regionale competenti
per territorio e informare alla prima riunione, il Consiglio
Direttivo.
Le
decisioni del Collegio hanno esecuzione immediata.
TITOLO
X
DEL
COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI
Art.
36
(Composizione,
competenze, decadenza e revoca)
I
membri del Collegio Centrale dei Sindaci:
·
devono
essere obbligatoriamente iscritti all'Albo professionale dei
revisori;
·
non
possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti
dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico;
·
non
possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i
dirigenti o dipendenti dell'Ente e con i soci che rivestono
cariche elettive.
I
Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.
In
caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque
determinata, l’Assemblea Nazionale procede con urgenza alle
necessarie integrazioni.
I
componenti il Collegio rispondono personalmente delle
dichiarazioni e dei controlli effettuati nello svolgimento del
proprio mandato secondo le leggi vigenti in materia.
TITOLO XI
DEL
SERVIZIO DI CASSA
Art.
37
(Cassiere)
Per
motivate ragioni e previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali
possono, per la custodia dei fondi, per l’esecuzione dei
mandati e delle riscossioni, avvalersi di istituto di credito
diverso dal Cassiere nominato ai sensi degli artt. 22 lettera f)
e 28 dello Statuto.
TITOLO XII
DEGLI
ORGANI REGIONALI
Art.
38
(Consiglio Regionale: convocazione e competenze)
Il
Consiglio Regionale presta la sua leale collaborazione per la
realizzazione delle iniziative promosse dalla Sede Centrale.
Il
Consiglio Regionale si riunisce ordinariamente due volte
l’anno, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno
due terzi dei suoi componenti.
Della
convocazione deve essere data
comunicazione scritta alla Sede Centrale.
Il
Presidente Regionale, coadiuvato dal Consigliere Delegato,
redige la relazione morale e finanziaria che accompagna il piano
finanziario e l’eventuale
bilancio preventivo, il
rendiconto annuale e l’eventuale bilancio
consuntivo.
I
membri del Consiglio Regionale in caso di assenza o di
impedimento non possono essere sostituiti dai rispettivi Vice
Presidenti, i quali possono partecipare alle riunioni a solo
titolo informativo.
In
caso di sede commissariata, il Commissario straordinario, entra
di diritto nel Consiglio Regionale, limitatamente al periodo
dell’incarico conferitogli dalla Sede Centrale e non oltre la
nomina del nuovo Presidente.
Se
il Presidente Regionale risiede in città diversa da quella in
cui ha sede il Consiglio Regionale, può avvalersi
dell’ufficio della Sezione Provinciale di residenza quale sede
distaccata del Consiglio medesimo.
Art.
39
(Consigliere Delegato)
Il
Consiglio Regionale delibera il compenso per il Consigliere
Delegato e questi non può avere alcun rapporto di
collaborazione a qualsiasi titolo con le sedi provinciali di
pertinenza del Consiglio Regionale in cui opera.
Il
Consigliere Delegato non può far parte a qualsiasi titolo di
altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed
enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a
quelle dell'ENS. E' tenuto all'osservanza delle normative di cui
all'art. 11 del presente Regolamento e in caso di mancato
rispetto dei doveri ed obblighi e/o di abuso di potere può
essere destituito dall'incarico con atto deliberativo del
Consiglio Regionale da sottoporre alla ratifica del Consiglio
Direttivo dell'Ente.
Art.
40
(Assemblea Regionale: convocazione)
Il
Presidente Regionale convoca l’assemblea Regionale con lettera
raccomandata, da spedirsi alle Sezioni Provinciali
quarantacinque giorni prima e comunque entro e non oltre i venti
giorni che precedono la data di svolgimento dell’assemblea.
L’avviso
di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle
Sezioni Provinciali della regione.
Della
convocazione deve essere data
comunicazione alla Sede Centrale.
Il
Presidente Regionale uscente, membro a pieno titolo
dell’Assemblea Regionale ai sensi dell’art. 34 dello
Statuto, partecipa al voto per l’elezione del nuovo Presidente
Regionale.
Art.
41
(Assemblea
Regionale: candidature)
Le
candidature devono essere presentate mediante raccomandata a.r.
alla Sezione di appartenenza che, previa verifica dei requisiti
richiesti ai sensi dell’articolo 19 del presente Regolamento,
provvede ad inoltrarle al Consiglio Regionale non oltre i
dieci giorni che precedono la data fissata per l’assemblea.
Il
Presidente Regionale uscente, coadiuvato dal Consigliere
Delegato, redige apposita lista delle candidature, che deve
essere affissa nella bacheca regionale e pervenire entro cinque
giorni a tutte le Sezioni ENS della Regione.
Art.
42
(Assemblea Regionale: Collegio di Presidenza)
L’Assemblea,
su proposta del Presidente
Regionale uscente, provvede
alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un
presidente, un vicepresidente, tre scrutatori
e da tre a sette questori,
tutti scelti fra i soci effettivi che
non siano candidati.
I
componenti del Collegio vengono nominati a
maggioranza con voto palese
dell'Assemblea.
Il
collegio di presidenza dell’Assemblea:
1)
sceglie
il segretario dell’Assemblea, il quale redige
e sottoscrive in duplice copia il verbale dei lavori
assembleari, una copia per il Consiglio Regionale e l’altra
per la Sede Centrale;
2)
dirige
i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante
dall’avviso di convocazione;
3)
vigila
sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se
necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di
coloro che la disturbassero;
4)
dirime
eventuali controversie assembleari;
5)
proclama gli eletti.
L’Assemblea
può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e
rinviata a data da destinarsi.
Art.
43
(Assemblea Regionale: adempimenti del Presidente)
Il
Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli
eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica
delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne
con il Presidente neoeletto.
Su
proposta di quest’ultimo, il Consiglio Regionale istituisce la
giunta esecutiva, nominando il Vice Presidente e il Consigliere
Delegato.
TITOLO XIII
DEGLI
ORGANI PROVINCIALI
Art.
44
(Sezione Provinciale)
La
Sezione Provinciale presta
la sua leale collaborazione per la realizzazione delle
iniziative promosse dalla Sede Centrale e dal Consiglio
Regionale.
Qualora
nella Sezione il numero dei soci ed
iscritti diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra
causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere
organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un
normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio
Direttivo, sentito il parere del Consiglio Regionale competente,
può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le
modalità di assegnazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni
Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria
organizzazione.
Art.
45
(Iniziative della Sezione Provinciale)
Le
modalità di costituzione e di gestione delle
attività previste dall’art. 39 comma 6 dello Statuto,
sono disciplinate da specifiche norme e disposizioni interne,
deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art.
46
(Assemblea Provinciale: convocazione)
La
convocazione dell’Assemblea
Provinciale è
deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima
della data fissata per
lo svolgimento. In
occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale,
sulla scorta del registro dei soci effettivi, provvede alla
compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che
si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare
all'Assemblea.
Sono
esclusi dall'elenco i soci effettivi:
1)
che
non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno
due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale;
2)
che
non abbiano effettuato il versamento della quota annuale entro i
termini previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;
3)
che
non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del
provvedimento disciplinare della sospensione di cui all'art. 14
del Regolamento.
Il
Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione,
è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.
L’Assemblea
Provinciale deve
tenersi, di norma, nel
secondo semestre dell’anno solare, ai fini della
regolarità delle iscrizioni dei soci effettivi,
salvo casi particolari autorizzati e disciplinati dal Consiglio
Direttivo che ne da comunicazione anche al Consiglio Regionale
competente.
L'avviso
di convocazione deve essere affisso nell’albo sociale almeno
15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art.
47
(Assemblea Provinciale: candidature)
Il
Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che
devono essere presentate dai soci mediante raccomandata a.r.
entro i dieci giorni che precedono la data fissata per
l’Assemblea.
Verificati
i requisiti di cui all’art. 19 del presente Regolamento, il
Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei
candidati, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei
cinque giorni precedenti l’Assemblea.
Il
socio può candidarsi contemporaneamente alla carica di
Consigliere e a quella di Delegato Provinciale.
Art.
48
(Assemblea Provinciale: Collegio di Presidenza)
L’Assemblea,
su proposta del Presidente
Provinciale uscente, provvede
alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un
presidente, un vicepresidente, tre scrutatori
e da tre a sette questori,
tutti scelti fra i soci effettivi che
non siano candidati.
I
componenti del Collegio vengono nominati a
maggioranza con voto palese
dell'Assemblea.
Il
collegio di presidenza dell’Assemblea:
1)
sceglie
il segretario dell’Assemblea, il quale redige
e sottoscrive in triplice copia il verbale dei lavori
assembleari, una copia per la Sezione Provinciale, una per il
Consiglio Regionale e l’altra per la Sede Centrale;
2)
dirige
i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante
dall’avviso di convocazione;
3)
vigila
sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se
necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di
coloro che la disturbassero;
4)
dirime
eventuali controversie assembleari;
5)
proclama gli eletti.
L'Assemblea
può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e
rinviata a data da destinarsi.
Art.
49
(Costituzione del Consiglio e della Giunta Esecutiva
Provinciale)
Il
Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli
eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne
parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per
prendere atto dell’esercizio del diritto di opzione di cui
all’art. 21 del presente Regolamento.
Il
Consiglio subentrante procede poi all’elezione, mediante
scrutinio segreto, del nuovo Presidente Provinciale e, su
proposta di quest’ultimo, nomina il Vice Presidente.
Il
Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del
Consigliere Anziano, che dovrà essere
di norma colui che avrà rivestito per il maggior numero
di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di
parità, il più anziano di iscrizione all’ENS o, in caso di
uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
Successivamente,
su proposta del Presidente neo eletto, il Consiglio procede alla
scelta e alla nomina del Consigliere Udente
e, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, costituisce la
Giunta Esecutiva Provinciale.
Entro
10 giorni dall’insediamento del Consiglio, il Presidente
subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle
consegne.
Art.
50
(Consiglio Provinciale: convocazione)
Il
Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Della
convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio
Regionale e alla Sede Centrale.
Se
la riunione è richiesta a maggioranza dal Consiglio Provinciale,
dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti
da iscrivere all'ordine del giorno.
Tale
richiesta dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della
riunione, al Presidente Provinciale
che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi
argomenti.
Il
Presidente Provinciale è tenuto ad invitare alle riunioni del
Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze
intercomunali o locali della Sezione quando sono previsti
all'ordine del giorno argomenti riguardanti le Rappresentanze
stesse, nonché comunicazioni su questioni di carattere
nazionale inerenti l'Associazione, senza diritto di voto.
Il
Presidente Provinciale invita alle riunioni i Delegati al
Congresso che possono esprimere pareri, osservazioni che vanno
messe a verbale, senza diritto di voto.
Art.
51
(Consiglio Provinciale: compiti)
Per
l'assolvimento dei
propri compiti, il Consiglio può avvalersi, oltre che
dei suoi membri, della collaborazione di soci nominati con
apposita deliberazione.
Art.
52
(Consiglio Provinciale: impossibilità di funzionamento)
Qualora
nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei
suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio
venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio
Direttivo, sentito il
parere del
Consiglio Regionale, provvede a nominare un Commissario
straordinario.
Art.
53
(Presidente Provinciale)
In
caso di incapacità o di vacanza comunque determinata, il
Consiglio Provinciale provvede a nominare al suo interno il
nuovo Presidente, ai sensi dell’art. 43 lettera a) dello
Statuto, entro il termine di
180 giorni.
Art.
54
(Consigliere Udente)
Il
Consigliere Udente non può far parte a qualsiasi titolo di
altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed
enti che perseguano finalità uguali,
simili o contrarie a quelle dell'ENS.
Egli
ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni e
funge da segretario nelle sedute consiliari.
E'
tenuto all'osservanza delle norme
di cui all'art. 11 - 1° comma del presente Regolamento e in
caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o di abuso di
potere può essere destituito dall'incarico con atto
deliberativo del Consiglio Provinciale.
TITOLO XIV
DELLE
RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI O LOCALI
Art.
55
(Rappresentanza intercomunale o locale)
La
Rappresentanza intercomunale
(tra comuni
limitrofi) o locale (un
solo Comune) è istituita
dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione e previa
ratifica del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio
Provinciale.
Le
condizioni per l’istituzione della rappresentanza sono:
1)
almeno 50 tra soci e iscritti di cui almeno 25 residenti
nel comune che ne ospita la sede;
2)
almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;
3)
sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.
Le
rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un
rappresentante o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi
nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di
soci e iscritti non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un
collegio se il numero è superiore.
La
carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese
logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti
allegati alla richiesta di rimborso.
Il
rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere
coadiuvati da persone udenti iscritte all’ENS.
Il
rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il
Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati con delibera
del nuovo Consiglio Provinciale. Per comprovati motivi possono
essere rimossi dalla carica a giudizio del Consiglio
Provinciale.
La
Rappresentanza intercomunale o locale può essere sciolta
qualora vengano a cessare le condizioni di carattere
organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la
costituzione.
La
decisione viene adottata dal Consiglio Regionale e ratificata
dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Provinciale.
Il
patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza
intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS.
La
Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare,
almeno una volta all’anno, la rendicontazione contabile alla
Sezione Provinciale di competenza.
TITOLO
XV
NORME
GENERALI
Art.
56
(Adesioni ad organizzazioni sociali)
Previa
deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Nazionale
Sordomuti può aderire ad organismi di studio e
ad organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale per il conseguimento dei propri fini sociali,
contribuendo alle relative spese.
I
Consigli Regionali che intendono aderire a tali organismi
strutturati a livello regionale o interregionale debbono
ottenere la preventiva autorizzazione della Sede Centrale.
Le
Sezioni Provinciali che intendono aderire a tali organismi
strutturati a livello provinciale debbono ottenere la preventiva
autorizzazione del rispettivo Consiglio Regionale.
Art.
57
(Adunanze)
Il
Congresso, l’Assemblea Nazionale, l’Assemblea Regionale e
l’Assemblea Provinciale possono essere svolte anche in
adunanze Pubbliche.
Detta
facoltà è lasciata ai singoli organi che curano la
convocazione delle rispettive riunioni con l’obbligo di
comunicare l’eventuale opzione direttamente sull’avviso di
convocazione assieme all’ordine del giorno.
Art.
58
(Ordine del giorno)
L’organo
competente non può deliberare che sugli argomenti posti
all’ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente
inseriti con le modalità descritte dallo Statuto.
È
facoltà del Presidente Nazionale inserire specifici ordini del
giorno nelle Assemblee Regionali e Provinciali.
Gli
avvisi di convocazione delle riunioni di tutti gli organi devono
contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno.
Art.
59
(Attività amministrativa e documenti)
Il
controllo sull’attività amministrativa e sulle principali
attività istituzionali di ogni organo ENS, spetta alla
struttura gerarchicamente pertinente per tale attività, così
come riportato:
·
Sezione
Provinciale (Rappresentanze
intercomunali e locali - Circoli culturali e ricreativi -
dipartimenti - commissioni e comitati provinciali)
·
Consigli
Regionali (Sezioni
Provinciali pertinenti per territorio - dipartimenti -
commissioni e comitati regionali)
·
Sede
Centrale (Consigli
Regionali - dipartimenti
- settori di studio - commissioni e comitati nazionali)
Sono
obbligatori per ogni organo ENS:
1)
i
libri sociali, del protocollo e contabili a norma di legge e di
statuto;
2)
la
cura e la conservazione dei documenti contabili e della
corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
3)
la
tutela e la conservazione permanente dei documenti di rilevanza
storica.
Tutti
gli atti deliberativi, prima della loro esecuzione, devono
essere trasmessi obbligatoriamente all’organo gerarchicamente
superiore e alla Sede Centrale entro 15 giorni dall’avvenuta
riunione.
Qualora
i verbali e le delibere non venissero inviati entro il termine
predetto, i provvedimenti in essi contenuti si intendono nulli.
Decorso
il termine di 75 giorni dalla data di approvazione senza il
pronunciamento degli organi gerarchicamente superiori, le
delibere si intendono tacitamente approvate.
Presso
le sedi periferiche (sede
regionale e provinciale), possono essere istituiti previo
atto deliberativo dipartimenti, commissioni, comitati, gruppi di
studio, di lavoro, di ricerca, composti da esperti del settore a
supporto delle attività istituzionali di cui all’art. 4 dello
Statuto.
Art.
60
(Funzione di controllo della contabilità locale)
I
Consigli Regionali assolvono alla funzione di controllo interno
di cui all’art. 38 dello Statuto, attraverso la nomina di una
o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile, su
proposta del Presidente Regionale e autorizzazione vincolante
del Consiglio Direttivo.
Le
Sezioni Provinciali assolvono alla funzione di controllo interno
di cui all’articolo 47 dello Statuto, attraverso la nomina di
una o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile,
su proposta del Presidente Provinciale e autorizzazione
vincolante del Consiglio Regionale.
I
Consigli Regionali possono, previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo, affidare le funzioni di verifica e di controllo
contabile ad un collegio di revisori dei conti iscritti in
appositi albi o ruoli.
Le
Sezioni Provinciali possono, previo parere favorevole del
Consiglio Regionale ed autorizzazione del Consiglio Direttivo,
affidare le funzioni di verifica e di controllo contabile ad un
collegio di revisori dei conti iscritti in appositi albi o
ruoli.
I
componenti dei
Collegi di cui
ai commi precedenti, non possono avere rapporti di
parentela, affinità o coniugio
con dirigenti, soci o dipendenti ENS. Inoltre
non possono essere
essi stessi dipendenti, collaboratori e consulenti
dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.
Art.
61
(Iniziative economiche straordinarie degli organi periferici)
Ogni
iniziativa di carattere economico della
Sezione Provinciale che
esorbiti dalla normale gestione del piano
finanziario e
dell’eventuale bilancio preventivo, deve ottenere la necessaria
approvazione del Consiglio Regionale, che trasmette gli atti
alla Sede Centrale per
le opportune osservazioni e/o
giudizi pertinenti.
Ogni
iniziativa di carattere economico del Consiglio Regionale che
esorbiti dalla normale gestione del piano finanziario e
dell’eventuale bilancio preventivo, deve ottenere la
necessaria
approvazione della Sede
Centrale.
Art.
62
(Omissione di deliberazione degli organi periferici)
I
Consigli Regionali e Provinciali
che omettono di deliberare su
istanze del
Consiglio Direttivo, si reputano assenzienti e se ne fa
costatare nel processo verbale.
Il
Consiglio Direttivo può, in tal caso, adottare i provvedimenti
ritenuti necessari.
Art.
63
(Decadenza dalla carica)
Ogni
membro decade dalla carica ricoperta in seno all’ENS nei
seguenti casi:
1)
qualora non intervenga senza giustificato motivo per tre
volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del
rispettivo organo;
2)
per espresse dimissioni.
Il
provvedimento di decadenza viene adottato dal Consiglio
competente e ratificato dal Consiglio Direttivo.
La
decadenza dalla carica avviene altresì a seguito dei
provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione.
Art.
64
(Commissario
Straordinario)
Il
Commissario Straordinario regionale e/o provinciale è nominato
dal Consiglio Direttivo quando l’organo che deve sostituire
sia vacante per qualunque motivo, ovvero quando venga dichiarato
sciolto per gravi motivi amministrativi od organizzativi.
Il
Commissario Straordinario resta in carica per il tempo
strettamente necessario al ripristino degli organi sociali.
Il
Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell’organo che
sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.
Il
Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali
Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la
gestione degli affari regionali o sezionali.
Art.
65
(Duplicato tessera)
In
caso di smarrimento o
di furto della tessera ENS il titolare,
per ottenere il duplicato, dovrà produrre alla Sezione
di appartenenza una richiesta scritta con allegata la
copia della denuncia presentata presso l’autorità
giudiziaria.
In
caso di smarrimento o
di furto della tessera personale del Dirigente,
la Sede Centrale
rilascerà il duplicato
dietro presentazione di richiesta
scritta con allegata copia della denuncia presentata
presso l’autorità giudiziaria.
Art.
66
(Anniversario della fondazione dell’ENS: solennità della
categoria)
La
data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento
giuridico dell’ENS, come contemplato dall’art. 1 dello
Statuto, è considerata festa dell’ENS.
La
data del 24 settembre, costituzione dell’ENS come
Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità
della categoria.
Art.
67
(Entrata in vigore)
Il
presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il
precedente ed entra in vigore dopo 15 giorni a partire dalla
data di approvazione dell’Assemblea Nazionale.
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