REGOLAMENTO II^ Parte

Approvato dall’Assemblea Nazionale E.N.S. nella seduta del 21 dicembre 2001

 

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TITOLO V

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Art. 29
(Convocazione e competenze)

 

L’Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale.

I membri dell’Assemblea Nazionale che a norma dell’art. 22 lettera p) dello Statuto, vengono incaricati dal Consiglio Direttivo di eseguire ispezioni e/o verifiche tecnico-amministrative presso i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, devono redigere apposito rapporto da inviare al Presidente Nazionale entro quindici giorni dall’avvenuta visita.

I membri dell’Assemblea Nazionale possono essere incaricati dal Presidente Nazionale a presenziare alle Assemblee Regionali e Provinciali in rappresentanza della Sede Centrale.

 

 

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 30
(Convocazione)

 

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d’urgenza con preavviso telegrafico di almeno ventiquattro ore.

 

Art. 31
(Sostituzione dei componenti)

 

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso straordinario per l’elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si da luogo a tale convocazione qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso.

 

 

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

 

Art. 32
(Presidente Nazionale)

 

Nelle riunioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, il Presidente è investito del potere discrezionale per assicurare l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e per mantenere l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell’Ente.

 

Art. 33
(Incapacità o vacanza)

 

L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, previste dall’art. 24 – 4° comma dello Statuto, devono essere tali da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta   l’incapacità e/o la vacanza, convoca  l’Assemblea Nazionale che provvede, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.

Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro dodici mesi dalla delibera di nomina.

 

 

TITOLO VIII

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

 

Art. 34
(Segretario Nazionale)

 

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Nazionale.

 

 

TITOLO IX

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 35
(Composizione, competenze, convocazione e revoca)

 

Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano di nomina. In caso di parità di nomina dal più anziano di iscrizione all’ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di comunicazione scritta con ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione secondo le necessità e dopo aver sentito il Presidente Nazionale ENS il quale provvede alla preparazione delle pratiche da esaminare.

I componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del Collegio; possono intervenire e votare soltanto in assenza dei membri effettivi.

L’adunanza è valida soltanto se sono presenti tre dei cinque componenti il Collegio.

Il Collegio si riunisce in prima convocazione nel giorno e nell’ora stabilita; la seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno.

In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l’Assemblea Nazionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

I Probiviri non possono essere revocati se non per giusta causa.

Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della collaborazione del personale dell’ENS e può essere coadiuvato da un esperto legale.

Esso ha il compito di decidere, in via definitiva e insindacabile, sui ricorsi dei soci e dei dirigenti avverso i provvedimenti disciplinari di censura, sospensione ed espulsione.

Qualora dovessero rendersi necessari elementi integrativi di giudizio, il Collegio può richiedere l’acquisizione di ulteriori documenti e disporre eventuali audizioni degli interessati.

E’ facoltà del Collegio valutare nel merito il provvedimento, modificandone la natura e la durata.

Il Presidente del Collegio deve far pervenire tempestivamente al Presidente Nazionale dell’ENS le decisioni adottate dal Collegio medesimo.

Il Presidente Nazionale dell’ENS provvede a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati, alla Sezione Provinciale e al Consiglio Regionale competenti per territorio e informare alla prima riunione, il Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio hanno esecuzione immediata.

TITOLO X

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

 

Art. 36
(Composizione, competenze, decadenza e revoca)

 

I membri del Collegio Centrale dei Sindaci:

·          devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo professionale dei revisori;

·          non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico;

·          non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente e con i soci che rivestono cariche elettive.

I Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l’Assemblea Nazionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

I componenti il Collegio rispondono personalmente delle dichiarazioni e dei controlli effettuati nello svolgimento del proprio mandato secondo le leggi vigenti in materia.

 

TITOLO XI

DEL SERVIZIO DI CASSA

 

Art. 37
(Cassiere)

 

Per motivate ragioni e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali possono, per la custodia dei fondi, per l’esecuzione dei mandati e delle riscossioni, avvalersi di istituto di credito diverso dal Cassiere nominato ai sensi degli artt. 22 lettera f) e 28 dello Statuto.

 

 

TITOLO XII

DEGLI ORGANI REGIONALI

 

Art. 38
(Consiglio Regionale: convocazione e competenze)

 

Il Consiglio Regionale presta la sua leale collaborazione per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Sede Centrale.

Il Consiglio Regionale si riunisce ordinariamente due volte l’anno, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale, coadiuvato dal Consigliere Delegato, redige la relazione morale e finanziaria che accompagna il piano finanziario e l’eventuale bilancio preventivo,  il rendiconto annuale e l’eventuale  bilancio consuntivo.

I membri del Consiglio Regionale in caso di assenza o di impedimento non possono essere sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti, i quali possono partecipare alle riunioni a solo titolo informativo.

In caso di sede commissariata, il Commissario straordinario, entra di diritto nel Consiglio Regionale, limitatamente al periodo dell’incarico conferitogli dalla Sede Centrale e non oltre la nomina del nuovo Presidente.

Se il Presidente Regionale risiede in città diversa da quella in cui ha sede il Consiglio Regionale, può avvalersi dell’ufficio della Sezione Provinciale di residenza quale sede distaccata del Consiglio medesimo.

 

Art. 39
(Consigliere Delegato)


      Il Consiglio Regionale delibera il compenso per il Consigliere Delegato e questi non può avere alcun rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con le sedi provinciali di pertinenza del Consiglio Regionale in cui opera.

Il Consigliere Delegato non può far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS. E' tenuto all'osservanza delle normative di cui all'art. 11 del presente Regolamento e in caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o di abuso di potere può essere destituito dall'incarico con atto deliberativo del Consiglio Regionale da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente.

 

Art. 40
(Assemblea Regionale: convocazione)

 

Il Presidente Regionale convoca l’assemblea Regionale con lettera raccomandata, da spedirsi alle Sezioni Provinciali quarantacinque giorni prima e comunque entro e non oltre i venti giorni che precedono la data di svolgimento dell’assemblea.

L’avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della regione.

Della convocazione deve essere data comunicazione alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale uscente, membro a pieno titolo dell’Assemblea Regionale ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, partecipa al voto per l’elezione del nuovo Presidente Regionale.

 

Art. 41
(Assemblea Regionale: candidature)

 

Le candidature devono essere presentate mediante raccomandata a.r. alla Sezione di appartenenza che, previa verifica dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 19 del presente Regolamento,  provvede ad inoltrarle al Consiglio Regionale non oltre i dieci giorni che precedono la data fissata per l’assemblea.

Il Presidente Regionale uscente, coadiuvato dal Consigliere Delegato, redige apposita lista delle candidature, che deve essere affissa nella bacheca regionale e pervenire entro cinque giorni a tutte le Sezioni ENS della Regione.

 

Art. 42
(Assemblea Regionale: Collegio di Presidenza)

 

L’Assemblea, su proposta del  Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'Assemblea.

Il collegio di presidenza dell’Assemblea:

1)    sceglie il segretario dell’Assemblea, il quale  redige e sottoscrive in duplice copia il verbale dei lavori assembleari, una copia per il Consiglio Regionale e l’altra per la Sede Centrale;

2)    dirige i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;

3)    vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di coloro che la disturbassero;

4)    dirime eventuali controversie assembleari;

5)    proclama gli eletti.

L’Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Art. 43
(Assemblea Regionale: adempimenti del Presidente)

 

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto.

Su proposta di quest’ultimo, il Consiglio Regionale istituisce la giunta esecutiva, nominando il Vice Presidente e il Consigliere Delegato.

 

 

TITOLO XIII

DEGLI ORGANI PROVINCIALI

 

Art. 44
(Sezione Provinciale)

 

La Sezione Provinciale presta la sua leale collaborazione per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Sede Centrale e dal Consiglio Regionale.

Qualora nella Sezione il numero dei soci ed iscritti diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di assegnazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.

 

Art. 45
(Iniziative della Sezione Provinciale)

 

Le modalità di costituzione e di gestione delle attività previste dall’art. 39 comma 6 dello Statuto, sono disciplinate da specifiche norme e disposizioni interne, deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 46
(Assemblea Provinciale: convocazione)

 

La convocazione dell’Assemblea Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare all'Assemblea.

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi:

1)    che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale;

2)    che non abbiano effettuato il versamento della quota annuale entro i termini previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;

3)    che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione di cui all'art. 14 del Regolamento.

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.

L’Assemblea Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell’anno solare, ai fini della regolarità delle iscrizioni dei soci effettivi, salvo casi particolari autorizzati e disciplinati dal Consiglio Direttivo che ne da comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nell’albo sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

 

 

Art. 47
(Assemblea Provinciale: candidature)

 

Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante raccomandata a.r. entro i dieci giorni che precedono la data fissata per l’Assemblea.

Verificati i requisiti di cui all’art. 19 del presente Regolamento, il Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti l’Assemblea.

Il socio può candidarsi contemporaneamente alla carica di Consigliere e a quella di Delegato Provinciale.

 

Art. 48
(Assemblea Provinciale: Collegio di Presidenza)

 

L’Assemblea, su proposta del  Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'Assemblea.

Il collegio di presidenza dell’Assemblea:

1)    sceglie il segretario dell’Assemblea, il quale  redige e sottoscrive in triplice copia il verbale dei lavori assembleari, una copia per la Sezione Provinciale, una per il Consiglio Regionale e l’altra per la Sede Centrale;

2)    dirige i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;

3)    vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di coloro che la disturbassero;

4)    dirime eventuali controversie assembleari;

5)    proclama gli eletti.

L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

 

Art. 49
(Costituzione del Consiglio e della Giunta Esecutiva Provinciale)

 

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 21 del presente Regolamento.

Il Consiglio subentrante procede poi all’elezione, mediante scrutinio segreto, del nuovo Presidente Provinciale e, su proposta di quest’ultimo, nomina il Vice Presidente.

Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che dovrà essere  di norma colui che avrà rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all’ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Successivamente, su proposta del Presidente neo eletto, il Consiglio procede alla scelta e alla nomina del Consigliere Udente  e, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, costituisce la Giunta Esecutiva Provinciale.

Entro 10 giorni dall’insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.

 

Art. 50
(Consiglio Provinciale: convocazione)

 

Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Se la riunione è richiesta a maggioranza dal Consiglio Provinciale, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Tale richiesta dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della riunione, al Presidente Provinciale che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi argomenti.

Il Presidente Provinciale è tenuto ad invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione quando sono previsti all'ordine del giorno argomenti riguardanti le Rappresentanze stesse, nonché comunicazioni su questioni di carattere nazionale inerenti l'Associazione, senza diritto di voto.

Il Presidente Provinciale invita alle riunioni i Delegati al Congresso che possono esprimere pareri, osservazioni che vanno messe a verbale, senza diritto di voto.

 

Art. 51
(Consiglio Provinciale: compiti)

 

Per l'assolvimento dei propri compiti, il Consiglio può avvalersi, oltre che dei suoi membri, della collaborazione di soci nominati con apposita deliberazione.

 

Art. 52
(Consiglio Provinciale: impossibilità di funzionamento)

 

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Regionale, provvede a nominare un Commissario straordinario.

 

Art. 53
(Presidente Provinciale)

 

In caso di incapacità o di vacanza comunque determinata, il Consiglio Provinciale provvede a nominare al suo interno il nuovo Presidente, ai sensi dell’art. 43 lettera a) dello Statuto, entro il termine di 180 giorni.

 

Art. 54
(Consigliere Udente)

 

Il Consigliere Udente non può far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS.

Egli ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni e funge da segretario nelle sedute consiliari.

E' tenuto all'osservanza delle norme di cui all'art. 11 - 1° comma del presente Regolamento e in caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o di abuso di potere può essere destituito dall'incarico con atto deliberativo del Consiglio Provinciale.

 

 

TITOLO XIV

DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI O LOCALI

 

Art. 55
(Rappresentanza intercomunale o locale)

 

La Rappresentanza intercomunale  (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione e previa ratifica del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Provinciale.

 

Le condizioni per l’istituzione della rappresentanza sono:

1)    almeno 50 tra soci e iscritti di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;

2)    almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;

3)    sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di soci e iscritti non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero è superiore.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all’ENS.

Il rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati con delibera del nuovo Consiglio Provinciale. Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a giudizio del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale può essere sciolta qualora vengano a cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale e ratificata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Provinciale.

Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, almeno una volta all’anno, la rendicontazione contabile alla Sezione Provinciale di competenza.

 

 

TITOLO XV

NORME GENERALI 

Art. 56
(Adesioni ad organizzazioni sociali)

 

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Nazionale Sordomuti può aderire ad organismi di studio e ad organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale per il conseguimento dei propri fini sociali, contribuendo alle relative spese.

I Consigli Regionali che intendono aderire a tali organismi strutturati a livello regionale o interregionale debbono ottenere la preventiva autorizzazione della Sede Centrale.

Le Sezioni Provinciali che intendono aderire a tali organismi strutturati a livello provinciale debbono ottenere la preventiva autorizzazione del rispettivo Consiglio Regionale.

 

Art. 57
(Adunanze)

 

Il Congresso, l’Assemblea Nazionale, l’Assemblea Regionale e l’Assemblea Provinciale possono essere svolte anche in adunanze Pubbliche.

Detta facoltà è lasciata ai singoli organi che curano la convocazione delle rispettive riunioni con l’obbligo di comunicare l’eventuale opzione direttamente sull’avviso di convocazione assieme all’ordine del giorno.

 

Art. 58
(Ordine del giorno)

 

L’organo competente non può deliberare che sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente inseriti con le modalità descritte dallo Statuto.

È facoltà del Presidente Nazionale inserire specifici ordini del giorno nelle Assemblee Regionali e Provinciali.

Gli avvisi di convocazione delle riunioni di tutti gli organi devono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno.

 

Art. 59
(Attività amministrativa e documenti)

 

Il controllo sull’attività amministrativa e sulle principali attività istituzionali di ogni organo ENS, spetta alla struttura gerarchicamente pertinente per tale attività, così come riportato:

·          Sezione Provinciale (Rappresentanze intercomunali e locali - Circoli culturali e ricreativi - dipartimenti - commissioni e comitati provinciali)

·          Consigli Regionali (Sezioni Provinciali pertinenti per territorio - dipartimenti - commissioni e comitati regionali)

·          Sede Centrale (Consigli Regionali -  dipartimenti - settori di studio - commissioni e comitati nazionali)

Sono obbligatori per ogni organo ENS:

1)    i libri sociali, del protocollo e contabili a norma di legge e di statuto;

2)    la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;

3)    la tutela e la conservazione permanente dei documenti di rilevanza storica.

Tutti gli atti deliberativi, prima della loro esecuzione, devono essere trasmessi obbligatoriamente all’organo gerarchicamente superiore e alla Sede Centrale entro 15 giorni dall’avvenuta riunione.

Qualora i verbali e le delibere non venissero inviati entro il termine predetto, i provvedimenti in essi contenuti si intendono nulli.

Decorso il termine di 75 giorni dalla data di approvazione senza il pronunciamento degli organi gerarchicamente superiori, le delibere si intendono tacitamente approvate.

Presso le sedi periferiche (sede regionale e provinciale), possono essere istituiti previo atto deliberativo dipartimenti, commissioni, comitati, gruppi di studio, di lavoro, di ricerca, composti da esperti del settore a supporto delle attività istituzionali di cui all’art. 4 dello Statuto.

 

Art. 60
(Funzione di controllo della contabilità locale)

 

I Consigli Regionali assolvono alla funzione di controllo interno di cui all’art. 38 dello Statuto, attraverso la nomina di una o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile, su proposta del Presidente Regionale e autorizzazione vincolante del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni Provinciali assolvono alla funzione di controllo interno di cui all’articolo 47 dello Statuto, attraverso la nomina di una o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile, su proposta del Presidente Provinciale e autorizzazione vincolante del Consiglio Regionale.

I Consigli Regionali possono, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, affidare le funzioni di verifica e di controllo contabile ad un collegio di revisori dei conti iscritti in appositi albi o ruoli.

Le Sezioni Provinciali possono, previo parere favorevole del Consiglio Regionale ed autorizzazione del Consiglio Direttivo, affidare le funzioni di verifica e di controllo contabile ad un collegio di revisori dei conti iscritti in appositi albi o ruoli.

I componenti dei Collegi di cui ai commi precedenti, non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con dirigenti, soci o dipendenti ENS. Inoltre non possono essere essi stessi dipendenti, collaboratori e consulenti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

 

Art. 61
(Iniziative economiche straordinarie degli organi periferici)

 

Ogni iniziativa di carattere economico della Sezione Provinciale che esorbiti dalla normale gestione del piano finanziario e dell’eventuale bilancio preventivo, deve ottenere la necessaria approvazione del Consiglio Regionale, che trasmette gli atti alla Sede Centrale per le opportune osservazioni e/o giudizi pertinenti.

Ogni iniziativa di carattere economico del Consiglio Regionale che esorbiti dalla normale gestione del piano finanziario e dell’eventuale bilancio preventivo, deve ottenere la necessaria approvazione della Sede Centrale.

 

Art. 62
(Omissione di deliberazione degli organi periferici)

 

I Consigli Regionali e Provinciali che omettono di deliberare su istanze del Consiglio Direttivo, si reputano assenzienti e se ne fa costatare nel processo verbale.

Il Consiglio Direttivo può, in tal caso, adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

 

Art. 63
(Decadenza dalla carica)

 

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all’ENS nei seguenti casi:

1)    qualora non intervenga senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo;

2)    per espresse dimissioni.

Il provvedimento di decadenza viene adottato dal Consiglio competente e ratificato dal Consiglio Direttivo.

La decadenza dalla carica avviene altresì a seguito dei provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione.

 

Art. 64

(Commissario Straordinario)

 

Il Commissario Straordinario regionale e/o provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo quando l’organo che deve sostituire sia vacante per qualunque motivo, ovvero quando venga dichiarato sciolto per gravi motivi amministrativi od organizzativi.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell’organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

 

Art. 65
(Duplicato tessera)

 

In caso di smarrimento o di furto della tessera ENS il titolare, per ottenere il duplicato, dovrà produrre alla Sezione di appartenenza una richiesta scritta con allegata la copia della denuncia presentata presso l’autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o di furto della tessera personale del Dirigente, la Sede Centrale rilascerà il duplicato dietro presentazione di richiesta scritta con allegata copia della denuncia presentata presso l’autorità giudiziaria.

 

 

 

Art. 66
(Anniversario della fondazione dell’ENS: solennità della categoria)

 

La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell’ENS, come contemplato dall’art. 1 dello Statuto, è considerata festa dell’ENS.

La data del 24 settembre, costituzione dell’ENS come Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità della categoria.

 

Art. 67
(Entrata in vigore)

 

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore dopo 15 giorni a partire dalla data di approvazione dell’Assemblea Nazionale. 

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