STATUTO

Approvato con D.P.R. 29 gennaio 1981 e modificato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma in data 19 giugno 2001 ai sensi del D.P.R. 361/2000
Costituzione - Sede - Fini | Patrimonio sociale | Corpo sociale | Organi | Congresso | Assemblea Nazionale
| Consiglio Direttivo | Giunta Esecutiva | Presidente Nazionale | Segretario Nazionale | Collegio dei Probiviri |
Collegio Centrale dei Sindaci | Servizio di cassa | Organi regionali | Sezione Provinciale | Rappresentanze intercomunali o locali | Commissari ad acta | Disposizioni Finali

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - FINI – RAPPRESENTANZA

Art. 1
Costituzione

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti <<E.N.S.>> costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola - fondata a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordomuti italiani, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), riconosciuto Ente Morale con Leggi 12.5.1942, n. 889 e 21.8.1950, n. 698 - ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).


L'ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art. 2
Sede

L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma.

Art. 3
Fini

Scopo dell'ENS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei minorati dell'udito e della parola nella società, perseguendone l'unità.


In particolare l'ENS ha i seguenti fini:


a. tutelare, rappresentare e difendere gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola in osservanza dell'art. 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 e del D.P.R. 31.3.1979;

b. adempiere ai compiti previsti dalle Leggi dello Stato e delle Regioni, nonché ad ogni iniziativa ad esse riferite;

c. promuovere la crescita, la piena autonomia e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei minorati dell'udito e della parola;

d. tutelare e valorizzare la cultura dei Sordi e la Lingua dei Segni;


e. svolgere e promuovere attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero.

Art. 4
Attività istituzionali

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, l'ENS:


a. tutela, rappresenta e difende la piena attuazione dei diritti umani, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola presso organi, commissioni, comitati, consulte degli Enti Locali, delle Regioni, dello Stato e delle altre Istituzioni;


b. assume nell'interesse della categoria ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e delle Regioni per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi;


c. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali nel campo dell'istruzione, dell'educazione scolastica per assicurare l'inserimento, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro e la piena integrazione sociale e l'autonomia della persona sorda;


d. collabora con le Università, gli Istituti di ricerca, con gli Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per promuovere ogni iniziativa;


e. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;


f. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della profilassi, della prevenzione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;


g. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche mediante sistemi multimediali con l'impiego della comunicazione totale;


h. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico flessibile attraverso il sistema del bilinguismo, della lingua dei segni e della lingua parlata;


i. collabora con le Associazioni Nazionali di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute a livello istituzionale;


j. promuove e organizza: corsi di lingua dei segni; corsi per la formazione e/o l'aggiornamento di Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione, di Interpreti della Lingua dei Segni in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali; cura la tenuta del Registro Nazionale degli Operatori, Assistenti alla comunicazione ed Interpreti della Lingua dei Segni;


k. promuove particolari interventi a favore dei minorati dell'udito e della parola anziani, pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche anche in collaborazione con gli Enti Locali e gli Organismi privati;
l. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;


m. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;


n. concorre all'assistenza dei propri soci nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa e finanziaria sia in sede giudiziale che extragiudiziale;


o. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, la terza età;


p. promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale.


E' fatto divieto all'ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5
Principi generali

L'ENS per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.
Si ispira ai principi della democrazia, del pluralismo, dei diritti dei disabili e delle minoranze sanciti dalla Costituzione Italiana, alla <<Carta dei diritti dell'uomo>>, ai documenti e raccomandazioni delle Nazioni Unite, UNESCO, OIT e OMS in materia di riabilitazione, educazione speciale e permanente delle persone handicappate, alla <<Dichiarazione internazionale dei diritti delle persone con minorazioni uditive>> (FMS - UNESCO - Parigi - 1971) e alla Risoluzione del Parlamento Europeo (17.6.1988) sulle Lingue dei Segni.
L'ENS attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.

Art. 6
Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali

L'ENS può aderire ad organizzazioni anche di carattere federativo sia nazionali sia internazionali fra e per i disabili.

TOP

TITOLO II

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

Art. 7
Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'ENS è costituito:
1. dal complesso dei beni mobili ed immobili da esso posseduti sotto qualsiasi titolo;
2. dai lasciti e dalle donazioni.
Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8
Entrate

Le entrate di cui l'ENS dispone sono:
1) le rendite delle attività patrimoniali;
2) le quote e i contributi sociali;
3) i contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
4) ogni altra entrata.
L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse.

TOP

TITOLO III

CORPO SOCIALE

Art. 9
Categorie

Il corpo sociale è composto esclusivamente dalle seguenti categorie di soci:


a. soci effettivi;

b. soci aggregati.


Sono partecipi delle relazioni associative anche le seguenti distinte categorie di iscritti:


1. aderenti;

2. sostenitori;

3. onorari.


Sono soci effettivi i minorati dell'udito e della parola che hanno la maggiore età, sono stati colpiti dalla nascita o durante l'età evolutiva da grave minorazione uditiva, che non ha consentito il normale apprendimento della lingua parlata attraverso il senso dell'udito e versano all'ENS la quota sociale annua.


Sono soci aggregati i minorati dell'udito e della parola, minorenni e rappresentati come per legge, i quali siano stati colpiti dalla nascita o durante l'età evolutiva da grave minorazione uditiva, che non ha consentito il normale apprendimento della lingua parlata attraverso il senso dell'udito e versano all'ENS la quota sociale annua.


Possono essere soci effettivi od aggregati, secondo le norme del Regolamento Generale Interno, anche i colpiti da sordità superiore ai 60 db fin dall'età evolutiva ed i divenuti sordi gravi a qualsiasi età.
Possono essere iscritti aderenti i familiari, o affini di soci effettivi e aggregati, volontari, operatori, interpreti od altre persone giuridiche che condividono gli scopi dell'ENS.


Possono essere iscritti sostenitori coloro che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'ENS, ne sostengono le iniziative. Essi possono essere temporanei o vitalizi.
Possono essere iscritti onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi, donazioni all'ENS ed alla categoria.


Ai cittadini stranieri sordi residenti in Italia, ai profughi ed ai cittadini italiani sordi residenti all'estero, l'ENS riconosce il diritto alle prestazioni assistenziali.
Per l'iscrizione in qualità di socio di cui alle lettere a) e b) e di iscritto di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo, l'interessato deve inoltrare domanda al Consiglio Provinciale competente per territorio, il quale delibera in merito.


Sull'iscrizione degli iscritti onorari delibera il Consiglio Direttivo previa proposta del Consiglio Provinciale competente per territorio.

Art. 10
Del voto e delle cariche elettive

Il diritto di voto e le cariche elettive in seno all'ENS sono riservate ai soci effettivi minorati dell'udito e della parola, fatte salve le cariche del Collegio Centrale dei Sindaci e del Consigliere Udente.
Non sono eleggibili coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con l'ENS.
E' incompatibile il cumulo delle cariche elettive in seno all'ENS.


In caso di elezione a più cariche, il candidato ha diritto di opzione per una sola di esse.
Alla carica vacante subentra il primo dei non eletti; a parità di voti, il più anziano di iscrizione all'Ente, a parità di iscrizione, il più anziano di età.


Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

Art. 11
Diritti e doveri dei soci e degli iscritti

I soci effettivi e aggregati hanno diritto al godimento dei benefici dell'organizzazione dell'Ente, nonché a partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto e le norme del R.G.I. dell'Ente.


Hanno il dovere di versare la quota sociale determinata dall'Assemblea Nazionale, di osservare e far osservare le norme statutarie e regolamentari, di rispettare e far rispettare l'Istituzione dell'ENS, nonché i Dirigenti ed i Soci.
Gli aderenti e sostenitori hanno il diritto di frequentare luoghi e persone nell'ambito associativo, rispettando i principi statutari dell'Ente ed i suoi membri, finché sono in regola con il versamento dello specifico contributo annuo.


Ai benefici dell'Organizzazione dell'ENS possono essere ammessi i minorati dell'udito e della parola che si trovino in particolari condizioni di necessità e che non risultino associati all'ENS.
In materia deliberano, caso per caso, i Consigli Provinciali competenti per territorio.

TOP

TITOLO IV

ORGANI DELL'ENS

Art. 12
Organizzazione

Organi dell'ENS sono:


1. Organi centrali:


a. il Congresso;
b. l'Assemblea Nazionale;
c. il Consiglio Direttivo;
d. la Giunta Esecutiva;
e. il Presidente Nazionale;
f. il Collegio dei Probiviri;
g. il Collegio Centrale dei Sindaci.


2. Organi periferici:


a. le Assemblee Regionali;
b. i Consigli Regionali;
c. le Giunte Esecutive Regionali;
d. i Presidenti Regionali;
e. le Assemblee Provinciali;
f. i Consigli Provinciali;
g. le Giunte Esecutive Provinciali;
h. i Presidenti Provinciali.

TOP

TITOLO V

DEL CONGRESSO

Art. 13
Competenze e struttura

Il Congresso è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi.
Il Congresso è costituito dai:


a) Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali a norma dell'art. 40 del presente Statuto, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento;

b) Presidenti delle Sezioni Provinciali;

c) Presidenti dei Consigli Regionali;

d) Presidente Nazionale e Membri del Consiglio Direttivo.


Sono di sua competenza:


1) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS;

2) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;

3) le modifiche allo Statuto sociale;

4) l'elezione del Presidente Nazionale;

5) l'elezione del Consiglio Direttivo;


Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS elencati al 2° comma lettere a), b), c), d) del presente articolo.
Oltre ai soci effettivi possono partecipare al Congresso, senza diritto di voto, anche gli iscritti appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del presente Statuto.
Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Art.14
Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.
Esso può, tuttavia, essere convocato in via straordinaria e per particolari necessità ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.


La Convocazione del Congresso è comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima.
L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione telegrafica da inviarsi, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti i Delegati Provinciali, Presidenti Provinciali, Presidenti Regionali, membri del Consiglio Direttivo e membri del Collegio Centrale dei Sindaci.
La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 15
Organizzazione del Congresso


Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.
Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.


Il Presidente del Congresso costituisce:


1. la commissione di verifica dei poteri;
2. la commissione elettorale;
3. la commissione per le modifiche allo Statuto sociale;
4. la commissione per le mozioni, gli ordini del giorno.

Art.16
Votazioni - deliberazioni - validità

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

TOP

TITOLO VI
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art.17
Composizione

L'Assemblea Nazionale è costituita:


a. dal Presidente Nazionale;
b. dai componenti il Consiglio Direttivo;
c. dai Presidenti dei Consigli Regionali.


Il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo partecipano ai lavori dell'Assemblea con voto deliberativo, salvo che non si tratti di questioni afferenti la loro gestione.


L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività dell'ENS e del conto consuntivo dell'esercizio precedente; entro il 30 novembre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.


L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 18
Convocazione e validità delle riunioni

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo raccomandata, almeno venti giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di ventiquattro ore.


L'Assemblea non potrà deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che siano presentati da due terzi dei suoi componenti almeno cinque giorni prima della convocazione; tali argomenti dovranno essere notificati a tutti i membri dell'Assemblea.


Le adunanze dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere all'elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali.


A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 19
Competenze

L'Assemblea Nazionale:


a. vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso;

b. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

c. approva il Regolamento Generale Interno dell'ENS;

d. delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;

e. delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci;

f. delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri;

g. provvede alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di sopravvenuta incapacità, o di vacanza comunque determinata;

h. delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame;

i. delibera l'eventuale sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

TOP