TITOLO
VII
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.
20
Composizione
Il
Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il
Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri
possono essere rieletti.
I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità
o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo
l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.
Art.
21
Convocazione e validità
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Ente in via
ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo
ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo
dei suoi membri.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere
inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della
convocazione, unitamente all'ordine del giorno.
Il Consiglio non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine
del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un
terzo dei suoi membri, almeno due giorni prima della convocazione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della
metà più uno dei suoi componenti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione di quelle in cui si
tratta di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di
incarichi, oppure di questioni personali.
I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a
discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o
provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o
affini.
Art.
22
Competenze
Il
Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
a. propone all'Assemblea Nazionale, per l'approvazione, il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;
b. delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alla sua riunione annuale;
c. esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
d. nomina il Segretario Nazionale su proposta del Presidente;
e. delibera il Regolamento del personale della Sede Centrale e
provvede alle relative nomine;
f. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di
riconosciuta solvibilità e delibera la convenzione con l'Istituto
di credito prescelto;
g. formula proposte per le modifiche che ritiene necessarie al
presente Statuto;
h. predispone il Regolamento Generale Interno ed eventuali proposte
di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
i. delibera sulla nomina dei soci onorari;
j. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente nelle
commissioni, comitati, consigli, consulte nazionali ed in tutti i
casi nei quali le leggi o disposizioni vigenti prevedono la
rappresentanza della categoria;
k. ha la vigilanza sui Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali,
che esplica nelle forme previste dal presente Statuto e dal
Regolamento Generale Interno;
l. autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai
Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
m. nomina il Commissario straordinario e, occorrendo, il Commissario
ad acta, in sostituzione del Consiglio Regionale o Provinciale,
qualora nei consigli stessi si verifichino persistenti irregolarità
o si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei Consiglieri;
n. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza
dell'Assemblea Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione della
stessa;
o. su proposta del Presidente può affidare settori/dipartimenti di
attività, inerenti le finalità associative ed istituire con
esperti comitati per lo studio, la ricerca e le attività in cui si
esplicano le finalità dell'ENS;
p. incarica qualora si renda opportuno uno o più membri del
Consiglio Direttivo o Dirigenti nazionali e consulenti dell'Ente ad
eseguire ispezioni presso i Consigli Regionali e le Sezioni
Provinciali;
q. delibera sulle accettazioni di lasciti o donazioni;
r. ratifica la nomina del Consigliere Delegato Regionale;
s. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti
provinciali e regionali secondo le norme del Regolamento Generale
Interno.