STATUTO

Approvato con D.P.R. 29 gennaio 1981 e modificato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma in data 19 giugno 2001 ai sensi del D.P.R. 361/2000
Costituzione - Sede - Fini | Patrimonio sociale | Corpo sociale | Organi | Congresso | Assemblea Nazionale
| Consiglio Direttivo | Giunta Esecutiva | Presidente Nazionale | Segretario Nazionale | Collegio dei Probiviri |
Collegio Centrale dei Sindaci | Servizio di cassa | Organi regionali | Sezione Provinciale | Rappresentanze intercomunali o locali | Commissari ad acta | Disposizioni Finali
 

TITOLO VII
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 
Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.


I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

Art. 21
Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Ente in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.


Il Consiglio non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo dei suoi membri, almeno due giorni prima della convocazione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.


Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione di quelle in cui si tratta di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.


I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

Art. 22
Competenze

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:


a. propone all'Assemblea Nazionale, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

b. delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alla sua riunione annuale;

c. esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;

d. nomina il Segretario Nazionale su proposta del Presidente;

e. delibera il Regolamento del personale della Sede Centrale e provvede alle relative nomine;

f. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solvibilità e delibera la convenzione con l'Istituto di credito prescelto;

g. formula proposte per le modifiche che ritiene necessarie al presente Statuto;

h. predispone il Regolamento Generale Interno ed eventuali proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

i. delibera sulla nomina dei soci onorari;

j. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente nelle commissioni, comitati, consigli, consulte nazionali ed in tutti i casi nei quali le leggi o disposizioni vigenti prevedono la rappresentanza della categoria;

k. ha la vigilanza sui Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, che esplica nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale Interno;

l. autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;

m. nomina il Commissario straordinario e, occorrendo, il Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio Regionale o Provinciale, qualora nei consigli stessi si verifichino persistenti irregolarità o si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei Consiglieri;

n. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione della stessa;

o. su proposta del Presidente può affidare settori/dipartimenti di attività, inerenti le finalità associative ed istituire con esperti comitati per lo studio, la ricerca e le attività in cui si esplicano le finalità dell'ENS;

p. incarica qualora si renda opportuno uno o più membri del Consiglio Direttivo o Dirigenti nazionali e consulenti dell'Ente ad eseguire ispezioni presso i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;

q. delibera sulle accettazioni di lasciti o donazioni;

r. ratifica la nomina del Consigliere Delegato Regionale;

s. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti provinciali e regionali secondo le norme del Regolamento Generale Interno.

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TITOLO IX
DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 24
Competenze e rappresentanza legale dell'ENS

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva; propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente; cura la gestione economica dell'ENS; vigila perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza tutti i provvedimenti di competenza del detto organo.


Per l'istituzione di giudizi nell'interesse dell'Ente e per resistere nei giudizi intentati contro l'Ente stesso, il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dalla Giunta Esecutiva, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio alla sua prima riunione utile.


In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

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TITOLO X
DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 25
Nomina e competenze

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente.
Il Segretario Nazionale:


a. partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva con voto consultivo;

b. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera a);

c. firma in unione col Presidente ed il Ragioniere dell'Ente gli ordini di pagamento e di incasso;

d. è il superiore gerarchico del personale dipendente della Sede Centrale.


In caso di sopravvenuta incapacità o vacanza comunque determinata, su proposta del Presidente, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona.

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TITOLO XI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26
Composizione e competenze

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
L'Assemblea Nazionale delibera sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri scelti fra i Soci effettivi di specchiata condotta morale, civile e associativa che non rivestono nessuna carica sociale all'interno dell'Ente e non svolgono attività politica alcuna.


Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e deliberare sui ricorsi dei soci e dei dirigenti attraverso i provvedimenti disciplinari.


Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed insindacabili.

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