STATUTO

Approvato con D.P.R. 29 gennaio 1981 e modificato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma in data 19 giugno 2001 ai sensi del D.P.R. 361/2000
Costituzione - Sede - Fini | Patrimonio sociale | Corpo sociale | Organi | Congresso | Assemblea Nazionale
| Consiglio Direttivo | Giunta Esecutiva | Presidente Nazionale | Segretario Nazionale | Collegio dei Probiviri |
Collegio Centrale dei Sindaci | Servizio di cassa | Organi regionali | Sezione Provinciale | Rappresentanze intercomunali o locali | Commissari ad acta | Disposizioni Finali
 

 

TITOLO XII
DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 27
Composizione e competenze

Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale.
Detto Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.
Essi possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.


I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.


I membri del Collegio dei Sindaci hanno il compito di verificare la gestione finanziaria dell'Ente e a tal fine essi ispezionano libri, documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.


Redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono pareri sul bilancio preventivo.
Di diritto il Collegio Centrale dei Sindaci può svolgere le proprie funzioni di controllo anche in sede regionale, là dove sia richiesto da specifiche disposizioni di legge.

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TITOLO XIII
DEL SERVIZIO DI CASSA

Art. 28
Compiti del Cassiere

Il Cassiere, scelto fra Istituti di credito di notoria solvibilità, provvede alla riscossione ed ai pagamenti che il Presidente dell'Ente dispone con mandato in unione al Segretario Nazionale ed il Ragioniere dell'Ente.
Ogni mandato deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi

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TITOLO XIV
DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 29
Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.
Sono Organi regionali:


a. il Consiglio Regionale;
b. la Giunta Esecutiva Regionale;
c. l'Assemblea Regionale;
d. il Presidente Regionale.

Art. 30
Del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale ENS è costituito dal Presidente Regionale, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali operanti nella Regione e dal Consigliere Delegato Regionale.


Il Consiglio Regionale ha il compito di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell'udito e della parola presso la Regione e di coordinare le finalità dell'Ente di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto.


Esso assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti - ENS - Associazione italiana dei minorati dell'udito e della parola - ONLUS - Consiglio Regionale...".
Il Consiglio Regionale ha sede nella città capoluogo della regione.


I membri del Consiglio Regionale che per scadenza del mandato o per qualsiasi altra ragione perdono la carica di Presidente sezionale vengono automaticamente sostituiti dal nuovo Presidente della Sezione Provinciale eletto nella circoscrizione.


Nelle regioni formate da due sole province funge da Presidente - alternativamente per ogni quadriennio - il Presidente di ciascuna Sezione Provinciale.
Nelle regioni nelle quali l'Assemblea Regionale ed il governo regionale hanno sedi diverse il Consiglio può eleggere due Vice Presidenti.


Nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti del Consiglio e dell'Assemblea Regionale sono demandate autonomamente alle rispettive Sezioni territorialmente competenti.
I Presidenti delle Sezioni Provinciali sopra indicate sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

Art. 31
Competenze

In tutte le sue attività il Consiglio Regionale si uniforma alle norme del presente Statuto e del Regolamento Generale Interno, nonché alle direttive degli Organi centrali dell'Ente.
Esso:


a. gestisce ed amministra i fondi provenienti dalla Sede Centrale, dalle regioni, da altri enti ed organismi regionali;

b. provvede alla destinazione e spesa dei fondi secondo le disposizioni di legge regionali ed alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio, con rendicontazione periodica complessiva alla Sede Centrale;

c. elegge il Vice Presidente;

d. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Consigliere Delegato;

e. approva entro il 31 marzo la relazione sulle attività del Consiglio Regionale ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica e il piano finanziario preventivo dell'esercizio successivo;

f. ha facoltà di determinarsi in ordine ad un proprio bilancio consuntivo annuale previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;

g. esegue le deliberazioni dell'Assemblea Regionale;

h. redige la relazione morale e finanziaria della propria regione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

i. esplica la vigilanza sulle attività delle Sezioni Provinciali secondo le norme statutarie e regolamentari e trasmette alla Sede Centrale ENS, entro il 31 marzo, i rendiconti annuali delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente, corredati dal proprio parere; approva e trasmette alla Sede Centrale ENS, entro il 31 ottobre, i piani finanziari preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio successivo;

j. autorizza le iniziative di carattere organizzativo, economico e culturale proposte dai suoi membri;

k. istituisce uno o più settori di attività inerenti la finalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, nonché apposite commissioni regionali composte da esperti.


Esso affida la custodia dei fondi e l'incarico delle riscossioni e dei pagamenti ad un Istituto di credito di notoria solvibilità.
I mandati di pagamento e di riscossione devono portare le firme congiunte del Presidente e del Consigliere Delegato ed in caso di impedimento o assenza di uno di loro del Vice Presidente.

Art. 32
Convocazione
Validità delle riunioni e delle votazioni

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale, si riunisce ordinariamente due volte l'anno con i criteri e le modalità indicati nel Regolamento Generale Interno.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.


In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di trentasei ore.
Detto organo non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli presentati da due terzi dei Presidenti Provinciali almeno cinque giorni prima della convocazione; tali argomenti dovranno essere notificati a tutti i Presidenti.


Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere all'elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, la votazione può procedere per appello nominale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 33
Del Consigliere Delegato Regionale

Il Consigliere Delegato è scelto dal Consiglio Regionale tra persone di provata competenza e serietà e deve ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente.
Esso:


a. partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Regionale e della Giunta Esecutiva con voto consultivo;

b. redige, sotto la propria responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto a);

c. coadiuva il Presidente Regionale nell'espletamento delle finalità associative.


In caso di impedimento temporaneo o per incapacità comunque determinata il Presidente Regionale provvede alla sua sostituzione.

Art. 34
Dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai Presidenti e dai Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali della regione.
L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni, in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno a seguito di gravi e urgenti eventi o comunque quando ne sia fatta richiesta almeno da due terzi dei suoi componenti.


Sono di sua competenza:


a. l'approvazione della relazione morale e finanziaria sull'attività del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale del quadriennio successivo;

b. l'elezione del Presidente Regionale;

c. la presentazione di mozioni ed ordini del giorno inerenti questioni regionali.


Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo, possono partecipare all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto.


I Soci effettivi possono partecipare all'Assemblea in qualità di osservatori.

Art. 35
Convocazione
Validità delle riunioni e delle votazioni

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale.
Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Regionale devono essere inviati con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.


In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di trentasei ore.
Detto organo non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che siano presentati da due terzi dei Presidenti e Delegati Provinciali almeno cinque giorni prima della convocazione; tali argomenti dovranno essere notificati a tutti i Presidenti e Delegati Provinciali.


Le adunanze dell'Assemblea Regionale sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando siano presenti un terzo degli stessi.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere all'elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali.

Art. 36
Del Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta la categoria in tutte le sedi istituzionali a livello regionale:


a. vigila perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

b. presiede l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta Esecutiva Regionale;

c. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;

d. cura la gestione economica delle risorse del Consiglio Regionale;

e. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva Regionale.


In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata l'Assemblea Regionale provvede alla sostituzione del Presidente.

Art. 37
Della Giunta Esecutiva Regionale
Composizione e competenze

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato Regionale.
La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente medesimo nella gestione dei fondi del Consiglio Regionale; adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che gli vengono da questi delegati ed adotta altresì i provvedimenti d'urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al medesimo Consiglio alla prima riunione utile per la ratifica.


La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in via ordinaria quattro volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritiene opportuno per questioni urgenti di carattere economico amministrativo.
La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni.

Art. 38
Controllo interno di gestione

E' istituita presso ogni Consiglio Regionale la funzione di controllo interno della gestione operante a norma di Regolamento Generale Interno.

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TITOLO XV
DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Art 39
Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base provinciale è costituita da:


a) l'Assemblea Provinciale;

b) il Delegato Provinciale;

c) il Consiglio Provinciale;

d) la Giunta Esecutiva Provinciale;

e) il Presidente Provinciale.


Tali Organi costituiscono la Sezione Provinciale che è il nucleo associativo ed organizzativo dell'ENS.
Essa è costituita in ogni capoluogo di provincia ed è formata da tutti gli associati all'ENS residenti nel territorio provinciale.


La Sezione Provinciale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti - ENS - Associazione italiana dei minorati dell'udito e della parola - ONLUS - Sezione Provinciale di...".
La Sezione Provinciale esplica la propria attività secondo quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari, nonché dalle direttive degli Organi centrali, assume tutte le iniziative per attuare i compiti associativi di rappresentanza, tutela e difesa dei minorati dell'udito e della parola, di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, nonché quelli organizzativi e di perseguimento delle finalità dell'Ente.


Nell'ambito della Sezione previa deliberazione del Consiglio Provinciale, possono essere costituiti centri di cultura e di educazione permanente, gruppi sportivi, circoli ricreativi, gruppi giovanili e possono essere adottate altre iniziative nell'interesse della categoria.


Le modalità di costituzione e di gestione di dette attività sono disciplinate da specifiche norme regolamentari interne.

Art. 40
Dell'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è costituita dai soci effettivi iscritti nella circoscrizione della Sezione.
Sono di sua competenza:


a. l'approvazione della relazione morale e finanziaria sull'attività del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi generali dell'attività sezionale del quadriennio successivo;

b. l'elezione dei componenti il Consiglio Provinciale;

c. l'elezione dei Delegati al Congresso e all'Assemblea Regionale.


Essa si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci effettivi.
Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 41
Organizzazione - convocazione - validità - votazioni

L'Assemblea Provinciale è convocata dal suo Presidente almeno quindici giorni prima della riunione.
Essa deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.


Analoga comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima di detta data, al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di far iscrivere all'ordine del giorno argomenti di interesse generale.
L'Assemblea è valida in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.


Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alle elezioni di cariche o a questioni di carattere personale.
A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.
L'Assemblea elegge il Presidente e tre Scrutatori.

Art. 42
Del Consiglio Provinciale

La Sezione Provinciale è composta da un Consiglio costituito:


a. da sette membri compresi il Presidente ed il Consigliere Udente per le Sezioni che contano un numero di Soci effettivi superiore a 600;

b. da cinque membri compresi il Presidente e il Consigliere Udente per le Sezioni che contano un numero di Soci effettivi fino a 600.


Un componente il Consiglio Provinciale viene nominato dal Consiglio Provinciale fra persone udenti.
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri il Consiglio viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.


Il Consiglio Provinciale rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.


Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni due mesi, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto.

Art. 43
Competenze

Il Consiglio della Sezione Provinciale:


a. elegge il Presidente Provinciale fra i propri componenti;

b. vigila sull'applicazione dei deliberati dell'Assemblea Provinciale ed attua tutte le iniziative per la realizzazione dell'autonomia e delle pari opportunità;

c. studia i problemi dei minorati dell'udito e della parola della propria circoscrizione e vi adegua l'organizzazione con il fattivo apporto di tutti i suoi membri, in relazione alle disponibilità delle risorse economiche;

d. cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci ed iscritti e sulla variazione degli stessi;

e. assume e promuove iniziative, provvede per la rappresentanza, protezione e tutela degli interessi civili, morali ed economici della categoria a livello provinciale;

f. collabora con gli uffici statali e gli enti locali per i provvedimenti amministrativi che interessano la categoria;
g. promuove e gestisce la raccolta dei mezzi finanziari per l'attività sezionale a favore dei minorati dell'udito e della parola;

h. propone al Consiglio Direttivo la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
i. provvede allo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive;

j. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 28 febbraio, la relazione sulle attività della Sezione Provinciale e il rendiconto annuale dell'esercizio precedente; approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 30 settembre, la relazione programmatica ed il piano finanziario preventivo dell'esercizio successivo; redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea Provinciale; ha facoltà di determinarsi in ordine ad un proprio bilancio consuntivo annuale, sentito il parere del Consiglio Regionale e successivamente del Consiglio Direttivo;

k. vota l'eventuale sfiducia ai singoli componenti la Giunta esecutiva su mozione presentata da almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso ed approvate a maggioranza assoluta;


l. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci secondo le norme del Regolamento Generale Interno.

Art. 44
Del Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale presiede il Consiglio Provinciale e la Giunta Esecutiva Provinciale; propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente; cura la gestione economica della Sezione; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva Provinciale.


Il Presidente in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art.45
Della Giunta Esecutiva Provinciale
Composizione e competenze

La Giunta Esecutiva della Sezione Provinciale è costituita dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Consigliere Udente.


Essa è l'organo esecutivo della Sezione e coadiuva il Presidente Provinciale nella gestione dei fondi della Sezione Provinciale; adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale che gli vengono da questi delegati, nonché i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne allo stesso alla prima riunione utile per la ratifica.

Art. 46
Adempimenti gestionali

Per motivate ragioni o esigenze particolari e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, le Sezioni possono avvalersi del servizio di cassa di altro Istituto di Credito per la custodia dei fondi e per l'esecuzione dei mandati e delle riscossioni.


I mandati di pagamento e di riscossione devono portare le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente e del Consigliere anziano ed in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo del Consigliere Udente.

Art. 47
Controllo interno di gestione

E' istituita presso ogni Sezione Provinciale la funzione di controllo interno di gestione operante a norma di Regolamento Generale Interno.

 

TITOLO XVI
DELLE RAPPRESENTANZE
INTERCOMUNALI O LOCALI

Art. 48
Costituzione e Competenze

Possono essere istituite rappresentanze intercomunali o locali secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Generale Interno.
Esse sono affidate a rappresentanti o gruppi di Soci effettivi dell'Ente.
La rappresentanza cura, su direttive della Sezione Provinciale territorialmente competente, l'attività promozionale nonché quella di rappresentanza dei minorati dell'udito e della parola presso gli Enti locali.

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TITOLO XVII
DEI COMMISSARI AD ACTA

Art. 49
I Commissari ad acta

Il Consiglio Direttivo può nominare un Commissario ad acta rispettivamente presso il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale e presso la rappresentanza intercomunale o locale per l'adozione di delibere previste dallo Statuto e dal Regolamento che non siano tempestivamente adottate dall'organo competente.
Il Commissario ad acta una volta adottata la delibera, cessa dal suo incarico.
Il Consiglio presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento conferito dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

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TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
Scioglimento ENS
Procedure e devoluzione patrimonio

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:


1. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dalle rispettive Assemblee Provinciali dei soci di cui all'art. 40 del presente Statuto;


2. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;


3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di due terzi dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;


4. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;


5. il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o emanande.


In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Durante la vita dell'ENS è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.


Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:


a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;


b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;


c. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;


d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;


e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

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