| Approvato con D.P.R. 29 gennaio 1981 e modificato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma in data 19 giugno 2001 ai sensi del D.P.R. 361/2000 |
| Costituzione - Sede - Fini | Patrimonio sociale | Corpo sociale | Organi | Congresso | Assemblea Nazionale |
| | Consiglio Direttivo | Giunta Esecutiva | Presidente Nazionale | Segretario Nazionale | Collegio dei Probiviri | |
| Collegio Centrale dei Sindaci | Servizio di cassa | Organi regionali | Sezione Provinciale | Rappresentanze intercomunali o locali | Commissari ad acta | Disposizioni Finali |
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TITOLO
XII Art.
27 Il
Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale.
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TITOLO
XIII Il
Cassiere, scelto fra Istituti di credito di notoria solvibilità,
provvede alla riscossione ed ai pagamenti che il Presidente dell'Ente
dispone con mandato in unione al Segretario Nazionale ed il Ragioniere
dell'Ente. |
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TITOLO
XIV Art.
29 L'organizzazione
dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a
statuto ordinario e speciale.
Il Consiglio Regionale ENS è costituito dal Presidente Regionale, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali operanti nella Regione e dal Consigliere Delegato Regionale.
Art.
31 In
tutte le sue attività il Consiglio Regionale si uniforma alle norme
del presente Statuto e del Regolamento Generale Interno, nonché alle
direttive degli Organi centrali dell'Ente.
Art.
32 Il
Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale, si riunisce
ordinariamente due volte l'anno con i criteri e le modalità indicati
nel Regolamento Generale Interno.
Art.
33 Il
Consigliere Delegato è scelto dal Consiglio Regionale tra persone di
provata competenza e serietà e deve ottenere la ratifica del
Consiglio Direttivo dell'Ente.
Art.
34 L'Assemblea
Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai Presidenti e dai
Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali della regione.
Art.
35 L'Assemblea
Regionale è convocata dal Presidente Regionale.
Art.
36 Il Presidente Regionale rappresenta la categoria in tutte le sedi istituzionali a livello regionale:
Art.
37 La
Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Regionale, dal Vice
Presidente e dal Consigliere Delegato Regionale.
Art.
38 E'
istituita presso ogni Consiglio Regionale la funzione di controllo
interno della gestione operante a norma di Regolamento Generale
Interno. |
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TITOLO
XV Art
39 L'organizzazione dell'ENS su base provinciale è costituita da:
Art.
40 L'Assemblea
Provinciale è costituita dai soci effettivi iscritti nella
circoscrizione della Sezione.
Art.
41 L'Assemblea
Provinciale è convocata dal suo Presidente almeno quindici giorni
prima della riunione.
Art.
42 La Sezione Provinciale è composta da un Consiglio costituito:
Art.
43 Il Consiglio della Sezione Provinciale:
Art.
44 Il Presidente Provinciale presiede il Consiglio Provinciale e la Giunta Esecutiva Provinciale; propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente; cura la gestione economica della Sezione; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva Provinciale.
Art.45 La Giunta Esecutiva della Sezione Provinciale è costituita dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Consigliere Udente.
Art.
46 Per motivate ragioni o esigenze particolari e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, le Sezioni possono avvalersi del servizio di cassa di altro Istituto di Credito per la custodia dei fondi e per l'esecuzione dei mandati e delle riscossioni.
Art.
47 E'
istituita presso ogni Sezione Provinciale la funzione di controllo
interno di gestione operante a norma di Regolamento Generale Interno. |
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TITOLO
XVI Art.
48 Possono
essere istituite rappresentanze intercomunali o locali secondo le norme
del presente Statuto e del Regolamento Generale Interno. |
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TITOLO
XVII Art.
49 Il
Consiglio Direttivo può nominare un Commissario ad acta rispettivamente
presso il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale e presso la
rappresentanza intercomunale o locale per l'adozione di delibere
previste dallo Statuto e dal Regolamento che non siano tempestivamente
adottate dall'organo competente. |
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TITOLO
XVIII Art.
50 Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:
Per
quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa
riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in
materia. |